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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1202

Modificazioni allo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali "Pro Deo", in Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali "Pro Deo" in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università internazionale degli studi sociali "Pro Deo" in Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:

Lo

statuto della libera Università internazionale degli studi sociali "Pro Deo" in Roma che perde la denominazione "Pro Deo", approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 1, 2 e 3, relativi alle disposizioni generali dell'Università, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1


L'Università si propone di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi con:
conoscenze e strumenti concettuali che diano loro riferimenti scientifici e razionali;
atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;
capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.
Per raggiungere questo obiettivo, l'Università ritiene di doversi definire come luogo aperto a tutti coloro che, a prescindere dalla loro ispirazione ideologica, siano disponibili per un lavoro culturale coerente con tale impostazione.
Art. 2. - L'Università è promossa dall'associazione per l'Università internazionale degli studi sociali, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.
Art. 3. - La libera Università internazionale degli studi sociali in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana.
Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Dopo l'art. 13, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea.
Art. 14. - La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.
Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno, il numero e le modalità dei trasferimenti da altre Università.
Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.
Art. 15. - L'ordinamento degli studi è integrato da cicli di seminari dedicati a studiare le questioni di ordine etico-sociale connesse allo svolgersi della vita collettiva, ovvero più direttamente legate alle attività professionali cui l'Università intende preparare, anche sotto questo profilo, gli studenti che frequentano i suoi corsi.
Art. 16. - Ai fini del coordinamento delle diverse unità didattiche in cui i vari insegnamenti sono articolati, in vista della verifica globale del profitto dei singoli studenti nonché della possibilità di incentivare adeguatamente tale profitto, e anche in conformità con quanto avviene in Università non italiane, è stabilito che con il superamento di ogni esame e con la sua attività didattica lo studente consegue un credito in termini di punteggio da un minimo di 1/2 punto a un massimo di 4 punti, secondo le attività didattiche effettivamente svolte nonché la durata dei corsi effettivamente seguiti e dei quali sia stato superato l'esame.
Per essere ammessi agli esami di laurea, gli studenti devono ottenere l'accreditamento complessivo di un numero di punti pari al numero degli esami previsti dalla legge moltiplicato per due.
Le disposizioni di cui sopra non hanno attinenza con la valutazione in trentesimi degli esami di profitto degli studenti.
Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside.
Gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 25 del vigente statuto, che assume la numerazione di 27, è modificato nel senso che il primo rigo è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 27. - "La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti...".
L'art. 35 del vigente statuto, che assume la numerazione di 36, è modificato nel senso che il primo rigo è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 36. - "La facoltà di economia e commercio comprende i seguenti istituti...".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978

Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 349