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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1245

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 85 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
biogeografia;
embriologia sperimentale;
geologia storica.
Nello stesso articolo, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi). Tale dissertazione deve essere presentata in triplice copia, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta di laurea".
L'art. 107, relativo alla costituzione del comitato direttivo dell'osservatorio di geofisica e fisica cosmica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il comitato direttivo è costituito da tre professori ufficiali dell'Università di Bari nominati dal rettore su proposta della facoltà di scienze.
Di essi due sono scelti tra i professori del corso di laurea in scienze geologiche e uno del corso di laurea in fisica della stessa facoltà.
Tali professori avranno la qualifica di membri effettivi e potranno essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da due membri supplenti nominati anche dal rettore, su proposta della facoltà di scienze fra i professori ufficiali della facoltà stessa e graduati secondo l'anzianità di servizio".
Gli articoli 266 e 267, relativi all'ordinamento della scuola speciale di ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 266. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.
Art. 267. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnola).
Art. 268. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Art. 269. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di 15 per anno accademico, con un numero non superiore a 5 unità per ciascun anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo o terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
Art. 270. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.
Art. 271. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.
Art. 272. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia; retinografia e fluorangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 273. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica.
La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 274. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.
Art. 275. - Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.
Art. 276. - Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 277. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 278. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
Art. 279. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso. . L. 30.000 contributo di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
Art. 280. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.
Art. 281. - Le diplomate della scuola per ortottiste, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere ammesse al terzo anno della scuola speciale per ortottisti e assistenti di oftalmologia, con l'obbligo di sostenere e superare tutti gli esami del terzo anno e relativa tesi, secondo le modalità previste, sempre che abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 307