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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. (19G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2019
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-2-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;
Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;
Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e in particolare, l'articolo 1, comma 12;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è sostituito dal seguente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;
2) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
c) all'articolo 2, comma 2, la parola: «riportate» è sostituita dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al trattamento delle medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,» e dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
e) all'articolo 4:
1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «consultazione dei principali operatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»;
3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accesso al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole: «il registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «o il corrispondente indirizzo postale,»; la parola: «riportata» è sostituita dalla seguente: «riportati» e le parole: «sia iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritti»;
2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono soppresse;
3) al comma 3, dopo le parole «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
4) al comma 5, dopo le parole: «è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata» sono inserite le seguenti: «e all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le parole: «e ad esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo le parole «La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni» sono aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore» sono inserite le seguenti: «limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;
i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «, mediante l'impiego del telefono,»;
l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al momento della chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea»;
m) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). - 1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, le parole: «abbonato» o «abbonati», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «contraente» o «contraenti».
3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza:
«Art. 54 (Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge). - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.».
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali:
«Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - (Omissis).
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.».
- Si riporta l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
«Art. 20-bis (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE). - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'art. 44, comma 1-bis, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'art. 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo";
b) dopo il comma 3 dell'art. 130 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico. Con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";
c) all'art. 162:
1) al comma 2-bis, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo".
2. Il registro previsto dall'art. 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice.
3. All'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".
4. All'art. 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»:
«Art. 55 (Elenco abbonati e servizi di consultazione).
- 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, fintantochè il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'art. 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'art. 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica. al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»:
«Art. 6 (Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici). - (Omissis).
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
(Omissis).
6) all'art. 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1.".».

Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presedente decreto: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all' utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite e promozioni commerciali».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificati dal presedente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica. che, in qualità di titolare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'art. 129 del Codice;
f) (abrogata).
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.».
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3- bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali riportati in elenchi di abbonati di cui all'art. 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.».
«Art. 3 (Istituzione del registro). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'art. 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».
«Art. 4 (Realizzazione e gestione del registro). - 1.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro, esteso alla posta cartacea, devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro, esteso alla posta cartacea, da parte degli operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro, esteso alla posta cartacea, da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell'art. 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n . 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il registro, esteso alla posta cartacea, è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.».
«Art. 5 (Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio). - 1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l'identità dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo art. 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
«Art. 7 (Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico). - 1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportati negli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, siano iscritti nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'art. 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra.
Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.
3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6.
L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e all'eventuale indirizzo postale corrispondente ad esso intestati e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.».
«Art. 8 (Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori). - 1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 130 del Codice.
2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l' impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.
3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore limitatamente alle sole informazioni pertinenti in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.
Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.».
«Art. 9 (Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante). - 1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento, mediante l'impiego del telefono, sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.».
«Art. 10 (Obbligo di informativa). - 1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato. gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate.».