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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1226

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici fisiopatologi:

Scuola di perfezionamento per neurofisiopatologi (Scuola diretta a fini speciali)
Art. 29. La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico neurofisiopatologo, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.
Art. 30. - La scuola speciale per tecnici neurofisiopatologi ha sede presso l'istituto delle malattie del sistema nervoso.
Art. 31. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici. Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti presso l'Istituto delle malattie del sistema nervoso, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio della scuola. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari ed ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 32. - Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.
Art. 33. - Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 30; 15 per ciascun anno di corso.
I candidati non devono aver superato il 30° anno.
1° Anno:
1) elementi di elettrotecnica;
2) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);
3) nozioni generali di biochimica e biofisica;
4) nozioni generali di anatomia e fisiologia;
5) anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;
6) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso (biennale);
7) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica (biennale).
2° Anno:
1) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche;
2) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;
3) nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;
4) nozioni pratiche e teoriche di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) nozioni di patologia del sistema nervoso;
6) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica, 7) nozioni teoriche e pratiche di ecoencefalografia, reoencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.
Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle materie di insegnamento.
Art. 34. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno aver superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo precedente.
Art. 35. - L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova pratica, previo superamento degli esami di profitto relativi alle materie di insegnamento di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dell'art. 39, con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento. L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
Art. 36. - Il direttore della scuola è un professore ordinario, straordinario, aggregato della facoltà medica di Ancona, del gruppo delle discipline neuropsichiatriche. Esso viene designato dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia e nominato con decreto del rettore. Il direttore della scuola può farsi coadiuvare da un segretario nominato su sua proposta. Il direttore medesimo propone al consiglio di facoltà, che delibera, i docenti dei vari insegnamenti scelti tra il corpo accademico della stessa Università o tra personale ospedaliero qualificato all'uopo.
Art. 37. - Il consiglio della scuola è costituito dal direttore e dal corpo docente della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 358