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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1459

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-5-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. - Il testo è modificato come segue:
"La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne e la laurea in geografia".
Dopo l'art. 30 si inserisce col n. 31 quanto segue:
"La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna o storia dell'arte medioevale e moderna;
10) Geografia.
Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):
1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Letteratura anglo-americana;
10) Letteratura ispano-americana;
11) Storia della lingua italiana;
12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
13) Storia dell'arte medioevale;
14) Letteratura greca;
15) Lingua e letteratura latina medioevale;
16) Storia romana;
17) Storia greca;
18) Storia della filosofia;
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali, egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside".
Gli articoli 31 e 32 assumono i numeri 32 e 33.
L'art. 33 viene soppresso.
Dopo l'art. 35 si inserisce col n. 36 quanto segue:
"Il laureato in lingua e letterature straniere moderne può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo classico, e al 4° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo moderno, completando le iscrizioni alle materie fissate dall'ordinamento dell'indirizzo di studio a cui intende iscriversi.
Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al 3° o al 2° anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne completando le iscrizioni nelle materie prescritte dall'ordinamento, sempre che abbia sostenuto rispettivamente due o un esame della lingua e letteratura prescelta e che superi la relativa prova scritta preliminare".
Gli articoli 36, 37, 38 e 39 assumono i numeri 37, 38, 39 e 40.
Dopo il nuovo art. 40 si inserisce col numero 41 quanto segue:
"L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta, come quadriennale o della filologia germanica o romanza, a seconda della lingua scelta".
Gli articoli 40 e 41 assumono i numeri 42 e 43.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 28. - RELLEVA