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REGIO DECRETO 8 novembre 1878, n. MMXXXVI (2036)

Che approva la riforma del regolamento della Cassa agricola Piombinese. (7802036R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1879
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  22-1-1879

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3910, ai termini della quale fu istituita la Cassa agricola Piombinese, e fu stabilito che il fondo della detta cassa dovesse comporsi del capitale in numerario, ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico, già gravanti il territorio dell'ex principato di Piombino;
Visto il regio decreto 1° dicembre 1867, n. 4084, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge 15 agosto 1867;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del presidente del consiglio dei ministri, incaricato della reggenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al citato regolamento, approvato con regio decreto 1° dicembre 1867, n. 4084, sono arrecate le modificazioni seguenti:

a) All'articolo 27 è sostituito il seguente:

«La Cassa agricola Piombinese, istituita colla legge 15 agosto 1867, è vigilata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo della giunta degli arbitri».

b) All'articolo 30 è sostituito il seguente:

«L'amministrazione della Cassa agricola sarà affidata a sette consiglieri, quattro dei quali saranno eletti dal prefetto della provincia di Grosseto, sentito il parere della deputazione provinciale, uno dal consiglio comunale di Piombino, uno dal consiglio comunale di Suvereto ed uno dal consiglio comunale di Castiglione della Pescaia pei comunelli di Buriano e di Colonna.

Il consiglio si rinnova, rispetto a tre consiglieri, due di nomina prefettizia ed uno di nomina comunale, nel primo anno; e rispetto agli altri quattro consiglieri, nel secondo anno, e così di seguito si rinnoverà per tre o per quattro consiglieri alternativamente in ciascuno degli anni successivi. Nei primi due anni la rinnovazione ha luogo per sorteggio, negli anni successivi per anzianità.

I consiglieri scaduti possono essere rieletti.

Ciascuno dei consiglieri designati a scadere, per sorteggio o per anzianità dal proprio ufficio, conserva le sue attribuzioni fino a che non sia debitamente surrogato».

c) All'articolo 33 è sostituito il seguente:

«Il consiglio amministrativo nomina, sospende e revoca le persone che dovranno comporre l'ufficio della Cassa agricola, cioè un direttore, un cassiere e quel numero d'impiegati che, d'accordo colla giunta degli arbitri, siano reputati necessari; fissa il modo col quale debbono gli impiegati medesimi essere retribuiti, e determina la cauzione che dovrà essere prestata dal cassiere.

Convocherà nei primi quattro mesi di ciascun anno l'assemblea generale degli azionisti per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno antecedente, e per nominare due revisori dei conti incaricati di esaminare preventivamente il bilancio consuntivo dell'anno in corso e di riferirne all'assemblea quando venga sottoposto alla sua approvazione.

Il bilancio, approvato dall'assemblea generale, sarà trasmesso alla giunta degli arbitri, la quale ha la facoltà di accertarsi della sincerità delle varie partite, mediante l'ispezione, della cassa sociale, dei titoli di credito e dei libri della società. Una copia del bilancio approvato dall'assemblea generale e la relativa deliberazione di approvazione saranno pure trasmesse al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Inoltre nei primi dieci giorni di ciascun mese la banca trasmetterà alla giunta degli arbitri ed al Ministero suddetto un prospetto della situazione attiva e passiva dei suoi conti alla fine del mese antecedente.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sopra proposta della giunta degli arbitri, ed anche d'iniziativa propria, potrà sciogliere la amministrazione sociale e delegare persona di sua fiducia ad amministrare interinalmente la cassa.

Dovrà però nel più breve termine possibile essere promossa la nomina dei nuovi consiglieri.

Il consiglio d'amministrazione potrà inoltre convocare straordinariamente l'assemblea generale, quando crederà ciò necessario, per deliberare intorno a cose di comune interesse della società, dietro domanda di un terzo o più degli azionisti o del prefetto di Grosseto.