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LEGGE 14 novembre 2012, n. 211

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/2012
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.