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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1969

Relativo alle indennità da corrispondersi per le riunioni del Consiglio ippico. (015U1969)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà delle Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e 11 luglio 1904, n. 339, con le quali fu istituito il Consiglio ippico;
Visti il R decreto 28 marzo 1907, n. 198, e il decreto Ministeriale 2 febbraio 1915, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 marzo successivo (reg. 173, decreti amministrativi, f. 58), coi quali venne stabilito il trattamento da farsi ai componenti, il Consiglio stesso per le riunioni cui prendono parte;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La misura delle indennità da corrispondersi per le riunioni del Consiglio ippico è così determinata:

Per ogni giornata di adunanza è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedano a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915

TOMASO DI SAVOIA

Cavasola.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.