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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 977

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  18-10-1980

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 378 a 385, relativi al corso di specializzazione in viticoltura ed enologia, che cambia denominazione in scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia

Art. 378. - Alla facoltà di agraria dell'Università di Torino è annessa una scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, avente lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici ed applicati, una specifica preparazione nella suddetta specialità, conferendo un diploma di specialista in viticoltura ed enologia.
Art. 379. - La durata della scuola è biennale.
Art. 380. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) viticoltura generale;
2) esercitazioni di viticoltura generale;
3) chimica enologica;
4) esercitazioni di chimica enologica;
5) microbiologia enologica;
6) esercitazioni di microbiologia enologica;
7) costruzioni enologiche;
8) meccanica delle macchine enologiche;
9) legislazione viticolo-enologica;
10) economia del mercato viti-vinicolo.
2° Anno:
1) tecnica vinicola;
2) esercitazioni di tecnica vinicola;
3) tecnologia enologica;
4) esercitazioni di tecnologia enologica;
5) meccanizzazione della viticoltura;
6) patologia viticola;
7) zoologia viticola;
8) organizzazione aziendale.
Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su particolari argomenti interessanti le varie discipline della scuola.
Art. 381. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e in scienza delle preparazioni alimentari. Il consiglio della scuola potrà stabilire, di volta in volta, di accettare l'iscrizione di candidati dotati di altra laurea, che dimostrino una particolare competenza e preparazione nel settore vitivinicolo.
Il numero degli allievi ammessi annualmente alla scuola è, al massimo, di dieci.
Qualora il numero delle domande sia superiore, e l'attrezzatura didattica ne consenta in via eccezionale l'ammissione, sarà data preferenza agli aspiranti che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità della scuola. Per l'ammissione di laureati stranieri il consiglio della scuola deciderà caso per caso la validità dei titoli presentati.
Il consiglio di facoltà si riserva di sospendere corsi della scuola, qualora ne ravveda l'opportunità.
Art. 382. - Al termine dei corsi sarà rilasciato agli iscritti un diploma di specialista in viticoltura ed enologia in base:
a) alla regolare frequenza dei corsi del biennio;
b) all'esito degli esami sostenuti alla fine dei corsi;
c) al giudizio emesso dai direttori degli istituti enti o aziende eventualmente frequentate;
d) all'esito dell'esame finale, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita commissione di docenti della scuola.
Art. 383. - I docenti saranno nominati dal consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Torino, sulla base dei titoli presentati dagli aspiranti.
Il consiglio di facoltà provvederà inoltre a nominare il direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo della stessa facoltà o fra i docenti della scuola
Art. 384. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti i docenti degli insegnamenti (esercitazioni comprese) della scuola stessa. Esso avanza le proposte relative all'ordinamento degli studi e all'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti la scuola medesima.
Art. 385. - Gli iscritti alla scuola saranno tenuti a pagare la tassa d'iscrizione, le tasse e soprattasse d'esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto è stabilito per gli studenti della facoltà di agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980

Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 27