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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2131

Col quale viene prorogata la facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di affidare le funzioni di delegato commerciale all'estero, anche a persone non appartenenti all'amministrazione. (017U2131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905, n. 658, con il quale viene regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero;
Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 755, concernente la istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;
Ritenuta l'opportunità di mantenere l'incarico temporaneo affidato ai delegati commerciali nominati dopo la pubblicazione del precitato decreto Luogotenenziale;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà concessa al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480, di affidare cioè, temporaneamente le funzioni di delegato commerciale all'estero anche a persone non appartenenti alla detta amministrazione, con deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento dei delegati medesimi, è prorogata senza limiti di tempo e fino a nuova disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Ciuffelli - Sonnino.

Visto, II guardasigilli: Sacchi.