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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (17G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2017
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vigente al 19/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-6-2017

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;
Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto;
Visto l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabiliscono l'importo mensile, il tetto massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero delle indennità mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;
Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi incompatibili con l'indennità di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennità di cui al comma 179;
Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento: all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186; alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;
Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 ed è stabilito che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il presente decreto e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 186 della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).- (Omissis).
179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».
- Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.".
- Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - (Omissis).
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.».
- Si riporta l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 53 (APE). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.».
- Si riportano gli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) . - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».
«Art. 70 (Norme finali). - (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio 1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2 ed all'art. 60, comma 3.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
«Art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione). - 1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.".
- Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'art. 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art. 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9.».
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, si veda nelle note alle premesse.