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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2003, n. 371

Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  28-1-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimita»;
b) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»;
c) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera soppressa.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 13. - La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:
a) di un magistrato, con funzioni di legittimità, il quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;
c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.
Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.».