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DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4

Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  23-6-1946

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'agricoltura; Decreta:

Art. 1

Amnistia per reati in genere


È concessa amnistia per i reati per i quali la legge commuta una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.