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DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/12/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2001)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
    n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere
    idrauliche
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  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
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  • 8
  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
    n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia
  • 9
  • 10
  • 11
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  • Abrogazioni
  • 20
  • Disposizioni finali
  • 21
Testo in vigore dal:  25-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo

I Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demanial i e patrimoniali dello Stato e della regione

Art. 1

Trasferimento di beni concernenti
il demanio idrico statale
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è sostituita dalla seguente:
" e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".
2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.
- Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977, n. 146.
- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti;
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
- L'art. 7, il terzo comma dell'art. 8 e l'art. 14 del citato D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:
"Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
"Art. 8, comma 3 . - Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
"Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo".
- L'art. 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), è il seguente:
"Art. 17. - Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole".