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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1987, n. 505

Sostituzione degli articoli 99, 102, 109 e 122 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-12-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Visto il proprio decreto 4 settembre 1980, n. 896, con il quale sono state apportate alcune modifiche a detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1987;
Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli articoli 99, 102, 109 e 122 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 99 (Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi). - Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione".
"Art. 102 (Concorso). L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.
Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
1) il titolo di capitano di lungo corso;
2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate.
Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.
Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;
4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.
Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.
I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione.
Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni".
"Art. 109 (Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione). - I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purché siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102".
"Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.
Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all'atto della cancellazione da quest'ultima.
L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

PRANDINI, Ministro della marina mercantile

ZANONE, Ministro della difesa

MANNINO, Ministro dei trasporti

DONAT CATTIN, Ministro della sanità

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 7