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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 566

Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 38, comma 4, dopo la parola: "attraversano", sono aggiunte le seguenti: "il centro abitato di";
b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "classificati in", sono aggiunte le seguenti: "almeno due";
2) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq";
3) nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole "riferita alla prima", sono soppresse le parole: "ovvero unica", e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.";
c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.";
2) nel comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:";
3) nel comma 4, le parole "di fiere, festeggiamenti e mercati", sono sostituite dalle seguenti: "di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,";
4) nel comma 5, primo periodo, le parole "possono essere ridotte fino al" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte al" e, dopo le parole: "venditori ambulanti", sono aggiunte le seguenti: ", pubblici esercizi";
5) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.";
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.";
7) nel comma 8, le parole da "è in facoltà del comune" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.";
d) il comma 1 dell'art. 46 è sostituito dal seguente: " 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.";
e) all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazione medesime.";
f) all'art. 56, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
"11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 8:
"8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.".
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 38, 42, 45, 46, 47 e 56 del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 38 (Oggetto della tassa). - 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.".
"Art. 42 (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa).
- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.".
"Art. 45 (Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe).
- 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazioni di suolo comunale:
Classi di comuni
Minima Massima
per mq per mq
lire lire
- -
Classe I 6.000 12.000
Classe II 5.000 10.000
Classe III 4.000 8.000
Classe IV 3.000 6.000
Classe V 2.000 4.000
b) occupazioni di suolo provinciale:
minima lire 2.000 mq massima lire 4.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.".
"Art. 46 (Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.
Disciplina). - 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.".
"Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). - 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;
b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000 per km lineare o frazione.
2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, entro i limiti minimi e massimi da L. 100.000 a L. 200.000.
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000.
4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:
Tassa complessiva:
classi I, II e III minima L. 20.000 massima L. 50.000; classi IV e V minima L. 10.000 massima L. 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:
Tassa complessiva:
minima L. 10.000 massima L. 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento;
3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.".
"Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, semprechè il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.".