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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1993
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  28-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "capoluogo del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo della circoscrizione";
b) all'articolo 14, primo comma, dopo le parole: "di voler distinguere" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali o";
c) all'articolo 16, quarto comma, le parole: "depositanti delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "depositanti delle candidature e delle liste";
d) all'articolo 17, primo comma, dopo le parole: "al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale," sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
e) all'articolo 20:
1) al secondo comma, dopo le parole: "la dichiarazione di presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
2) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.";
f) all'articolo 21, secondo comma, dopo le parole: "oltre alla indicazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "dalla cancelleria stessa" sono inserite le seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e";
g) all'articolo 22:
1) al primo comma, dopo le parole: "per la presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
2) al n. 1 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
3) al n. 2 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
4) il n. 3 del primo comma è sostituito dal seguente:
"3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art.
18- bis, cancellando gli ultimi nomi";
5) al n. 4 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
6) al n. 5 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
7) dopo il n. 6 del primo comma, è inserito il seguente:
"7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.";
8) al secondo comma, dopo le parole: "I delegati" sono inserite le seguenti: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e";
9) al terzo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
h) all'articolo 23:
1) al primo comma, dopo le parole: "ai delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
2) al secondo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.";
l) all'articolo 25:
1) al primo comma, le parole: "di cui all'art. 20," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 18 e all'articolo 20,"; dopo le parole: "due rappresentanti" sono inserite le seguenti: "del candidato nel collegio uninominale o";
2) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle". Al secondo periodo, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito delle" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali e delle";
m) all'articolo 26, primo comma, dopo la parola: "rappresentante" sono inserite le seguenti: "di ogni candidato nel collegio uninominale e";
n) all'articolo 30:
1) al n. 4, dopo le parole: "tre copie" sono inserite le seguenti: "del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie";
2) al n. 6, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
3) al n. 7, le parole: "il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato" sono sostituite dalle seguenti: "i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati";
o) all'articolo 31, primo comma, le parole da: "Le schede sono" fino a: "per ogni collegio;" sono sostituite dalle seguenti: "Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione"; dopo le parole: "i contrassegni di tutte" sono aggiunte le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e di tutte"; le parole: "secondo il numero progressivo di cui all'art. 24, n. 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";
p) all'articolo 33, ultimo comma, le parole: "con il pacco" sono sostituite dalle seguenti: "con i pacchi";
q) all'articolo 40, ultimo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
r) all'articolo 41, primo comma, dopo le parole: "i rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 gennaio 1994 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.