stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1993, n. 509

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

note: Entrata in vigore della legge: 25/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-12-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Definizione delle munizioni commerciali
per uso civile e controllo delle medesime)
1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.
2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.
4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.
5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: "nonché le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".
6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e succes- sive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, è il seguente:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle de- nominate 'da bersaglio da salà, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti,né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile".
- La legge n. 993/1973 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969".
- Il testo dell'art. 8 del regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973, è il seguente:
"Art. 8. - 1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.
Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avrà efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve.
La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro.
Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva.
2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformità del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non è autorizzata a fare opposizione né a formulare riserve".
- Il testo dell'art. 1 della convenzione di cui alla citata legge n. 993/1973 è il seguente:
"Art. 1. - Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP.
Essa ha il compito:
1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo più pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:
a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;
b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.
Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".
2) di determinare la natura e le modalità di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).
Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione";
3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonché alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonché delle loro munizioni;
4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalità di controllo e di prova delle loro munizioni;
5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2);
6) di dichiarare in quali Stati contraenti la esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914;
7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6)".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 186/1970 (Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili), come da ultimo modificato dalla legge n. 110/1975, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte pri- vate e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova del Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.
La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti".