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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1544

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-6-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per la attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.
I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.
I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero dei tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.
Nulla però è innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonché dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.