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REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2851

Esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Messico per regolare amichevolmente i reclami pecuniari motivati per le per. dite o danni sofferti da sudditi italiani in causa di atti rivoluzionari compiuti nel periodo fra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920 incluso. (027U2851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1928
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  13-5-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Città di Messico, fra l'Italia ed il Messico, il 13 gennaio 1927, per regolare definitivamente ed amichevolmente tutti i reclami pecuniari motivati per le perdite o danni sofferti da sudditi italiani in causa di atti rivoluzionari compiuti nel periodo compreso fra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920 incluso.