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LEGGE 29 novembre 1995, n. 520

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1995
Testo in vigore dal:  22-12-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione della normativa
sui culti ammessi)
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: "Disposizioni sull'esercizio di culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
- Il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, reca: "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".