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REGIO DECRETO 29 dicembre 1870, n. 6203

Portante la ricostituzione del Consorzio della Palude di Fucecchio. (070U6203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1871
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-2-1871

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti il Regolamento per l'Amministrazione della Palude di Fucecchio, approvato con Regio Decreto del dì 13 ottobre 1803, ed il Decreto Granducale del 27 dicembre 1849 che lo conferma;
Veduti il Nostro Decreto del 9 novembre 1842, n. 970, e l'altro del 3 aprile 1864, n. 1773;
Vista la Legge del 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche;
Considerando che per le insorte difficoltà da parte dei Consorziati nella Provincia di Lucca, non si è ancora potuto adempiere alle prescrizioni degli articoli 116 e 147 della detta Legge;
Che risulta essere talmente collegati fra loro i lavori di manutenzione dei fossi e scaricatori di quella Palude, da rendere impossibile il ripartirli fra due comprensori separati;
Che la maggior parte dei terreni scolanti e dei proprietari interessati trovansi in Val di Nievole, e fanno quindi capo a Borgo a Buggiano; mentre i canali da mantenersi trovansi per la maggiore loro lunghezza nei Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Lamporecchio ed altri;
Sentiti gli avvisi del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consorzio della Palude di Fucecchio sarà ricostituito, a norma dell'articolo 116 della Legge sulle opere pubbliche, nel termine di sei mesi, secondo le seguenti norme.