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REGIO DECRETO 20 novembre 1870, n. MMCCCCLXIII (2463)

Che cambia due articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Scandiano. (7002463R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1871
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-1-1871

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro Decreto 10 ottobre 1866, che approvava l'istituzione di una Cassa di risparmio nel Comune di Scandiano, Provincia di Reggio nell'Emilia;
Veduta la deliberazione 28 ottobre 1870 del Consiglio comunale di Scandiano;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.

Agli

articoli 8 e 11 dello statuto della Cassa di risparmio di Scandiano sono sostituiti i seguenti: «Art. 8. La Cassa riceve i depositi in numerario. Ogni versamento non può essere minore di centesimi cinquanta, né maggiore di lire mille, e tanto i depositi quanto le restituzioni si faranno in valute al corso di tariffa, a norma delle vigenti Leggi.»

Art. 1

«Art. 11. Giunto il credito di un depositante, tra il capitale ed i rispettivi frutti, ad italiane lire 3,000, non produrrà più interessi, rimanendo in cassa a disposizione del creditore come somma infruttifera.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° dicembre 1870

Reg. 53 Atti del Governo a c. 95. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli

Castagnola.