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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1984, n. 1169

Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo per il personale dei servizi consorziali degli enti gestori di acquedotti, gas ed affini a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  6-4-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 novembre 1984, con la quale, previa verifica delle compatibilità finanziarie, è stata autorizzata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per i consorzi di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, raggiunta fra le delegazioni del Governo, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, in data 2 agosto 1984 con le organizzazioni sindacali FLEL e FULGA CGIL, CISL e UIL ed in data 7 settembre 1984 con le organizzazioni sindacali CISALFIADEL, CISNAL, CONFEDIR-DIREL, CISAS-FISAEL, CONFSAL-FADEL, CONFAIL-FAILEL e USPPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le norme di cui al presente decreto si applicano, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, con le stesse decorrenze e durata previste in quest'ultimo decreto, al personale dipendente direttamente dai consorzi fra enti destinatari del medesimo decreto costituiti per la gestione dei servizi gas, acqua ed affini, aventi lo scopo di provvedere, mediante l'impianto e la gestione di attività, servizi, opere di comune utilità, all'ottimale pianificazione e distribuzione delle risorse, al fine di promuovere il benessere e lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate.