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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 1166

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-4-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

All'art. 37, relativo al corso di laurea in economia e commercio, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti:
diritto della navigazione;
economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
storia delle esplorazioni geografiche;
lingua araba;
lingua albanese;
lingua ungherese;
lingua russa;
lingua cecoslovacca;
lingua serbo-croata;
economia montana e forestale;
organizzazione delle imprese industriali;
tecnica delle operazioni di Borsa;
scienza delle finanze e diritto finanziario II;
economia politica III;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
scienza dell'amministrazione;
diritto privato comparato;
diritto agrario;
teoria dei campioni;
statistica metodologica;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
economia della popolazione;
sociologia politica;
sociologia economica;
storia dei Paesi in via di sviluppo;
storia della popolazione.
Nel medesimo articolo sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
economia aziendale;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
politiche e strategie aziendali;
organizzazione del lavoro;
tecnica del mercato mobiliare;
ragioneria bancaria ed assicurativa;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende industriali;
economia delle aziende commerciali (di servizi);
gestione del personale e tecniche di retribuzione;
economia dei gruppi e delle concentrazioni industriali;
tecnica bancaria;
tecnica professionale;
economia della distribuzione commerciale;
economia delle aziende pubbliche;
programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; revisione aziendale;
organizzazione delle aziende di credito;
diritto fallimentare;
diritto penale commerciale;
economia regionale;
politica economica regionale;
finanza degli enti locali;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia sanitaria;
economia delle fonti di energia;
economia delle localizzazioni;
storia dell'agricoltura;
storia dell'industria;
statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1985

Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 399