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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari. (17G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2017
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione può subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.
2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.
3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.
4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.
5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie.
6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente. L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della giustizia interessate.
7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare riguardo a:
a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto;
b) gli standard di funzionalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli arredi;
c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto previsto dal comma 13.
8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.
9. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione economica; è conservata l'eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio.
10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.
11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dal comma 8.
12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti in corso relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la stessa provvede al rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti.
13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalità previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni nonché agli ampliamenti concernenti i predetti immobili. Ferma restando la titolarità della Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari già trasferiti in proprietà alla stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso di estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato, senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del presente decreto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.
14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le Province mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La disciplina prevista da questo comma si applica anche con riferimento agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13 nonché con riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai commi 8 e 12.
16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta in misura corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16 comprendono anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con riferimento all'intera annualità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari regionali

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 515 dell'art. 1 è il seguente:
«515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.».
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordianrio. Il testo vigente del comma 410 dell'art. 1 è il seguente:
«410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.».
- Il testo vigente dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 110 della Costituzione è il seguente:
«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 8 è il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:
«Art. 4 (Programma delle attività annuali). - 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'art. 8, dal direttore tecnico di cui all'art. 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.».
- Il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 79 dello statuto è il seguente:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riportata nelle note alle premesse. Il testo vigente del comma 526 dell'art. 1 è il seguente:
«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.».