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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  10-1-1997
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonché di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili anche ad uso non abitativo, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:
a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;
b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. (5)
1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via d'accesso danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. (5)
3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture
((e/o ricevute fiscali))
relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo.
((La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica))
.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire lire 720 miliardi per l'anno 1996. (7)

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-bis, commi 1 e 2) che possono beneficiare dei contributi previsti dal suddetto articolo tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze .
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 5-ter) che le provvidenze previste dal presente articolo, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.