Approvazione del testo di legge dei diritti erariali sugli
spettacoli. (023U3276)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
Il testo di legge annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 117 del 17-05-1924(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Spettacoli e trattenimenti di ogni genere, esclusi i cinematografi. CAPO I. Spettacoli e trattenimenti per i quali i diritti erariali vengono riscossi dalla Società Italiana degli Autori.
Cinematografi ed altri pubblici spettacoli aventi almeno un numero di cinematografo. CAPO I. Spettacoli per i quali il diritto erariale si riscuote con biglietti bollati di stato.
Modo di riscossione del diritto erariale per i bagni marini, bagni sui fiumi e sui laghi; per gli alberghi diurni, bagni di città, massaggio, manicure e pedicure.
Sanzioni relative agli spettacoli per i quali il diritto erariale viene riscosso a mezzo di biglietti bollati, ovvero a mezzi di biglietti d'abbonamento o di macchine a contatore.
Sanzioni relative agli stabilimenti termali ed alle cure fisiche; ai bagni marini, ai bagni sui fiumi e sui laghi; ai bagni di città, alberghi diurni, massaggio, manicure e pedicure.