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REGIO DECRETO 18 dicembre 1910, n. CCCCLXXXII (482)

Che stabilisce le sezioni elettorali di probiviri per le industrie tessili sedenti in Morbegno (1000482R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1911
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1911

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui Collegi di probiviri per le industrie;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, numero 179;
Veduto il R. decreto 1° novembre 1908, numero CCCCLXXXIV, col quale fu istituito in Morbegno, un Collegio di probiviri per le industrie tessili, con giurisdizione su tutto il territorio della provincia di Sondrio;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie tessili, con sede in Morbegno, sono stabilite come appresso:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Raineri.

Visto, Il guardasigilli: Fani.