stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-4-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1



I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato, presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:
a) alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni;
b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni;
c) all'assicurazione per la maternità delle lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici madri;
d) all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti indicati nei successivi articoli 2 e 3;
e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del citato testo unico.
Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico.
L'esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, svolgono le seguenti mansioni:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1003.