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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1916, n. 1868

Col quale è rinviata l'esecuzione dell'art. 2 del terz'ultimo capoverso della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici. (016U1868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri a Noi delegati e della facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È rinviata fino a nuovo provvedimento l'esecuzione del terz'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Ruffini.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.