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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1856

Col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate, a maggiori spese od all'estinzione di debiti dipendenti dallo stato di guerra, e per provvedere all'organizzazione civile. (016U1856)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1917
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-2-1917

Art. 1




La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui speciali ai Comuni, per metterli in grado far fronte a deficienze di entrate, a nuove o maggiori spese o alla estinzione di debiti dipendenti prevalentemente dallo stato di guerra.

I mutui saranno concessi ai Comuni più bisognosi che non abbiano potuto sistemare i loro bilanci, pur avendo provveduto alla diminuzione delle spese ordinarie e all'aumento delle entrate mediante l'imposizione di nuovi tributi o l'aggravamento di quelli esistenti.

Nei casi di eccezionale bisogno e compatibilmente con le esigenze dei Comuni, di cui al comma precedente, i detti mutui potranno essere concessi anche ai Comuni che, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa confermato dal Ministero dell'interno, si trovino nella impossibilità assoluta di provvedere al miglioramento dei loro bilanci nel modo indicato nel 2° comma del presente articolo.