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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1916, n. 1829

Col quale è modificato l'art. 46 del regolamento approvato col R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, concernente provvedimenti per la città di Roma. (016U1829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1917
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-1-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 502, contenente provvedimenti per la città di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 46 del regolamento 12 marzo 1908, n. 151, per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 502, contenente provvedimenti per la città di Roma, sono aggiunti i seguenti comma, tra il secondo ed il terzo:

«La Giunta provinciale amministrativa, con l'intervento dei due funzionari di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1911, n. 755, può autorizzare il Comune a ritenere dal prezzo le somme corrispondenti agli utili derivanti dalle singole vendite e determinati in base a tutti gli elementi che costituiscono il costo delle aree, avuto presente che, ad alienazione terminata, sia ricostituito, mediante versamenti nel conto corrente di cui ai due primi comma che precedono, il residuo dei mutui concessi.

«Di volta in volta la Giunta provinciale amministrativa indica quale parte del prezzo deve essere versata nel conto corrente e quale altra può essere versata nella Cassa comunale».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Carcano - Orlando.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.