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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1916, n. 1821

Riguardante la richiesta e la determinazione del sopraprezzo di affitto sui terreni dissodati ai fini dell'incremento della coltura granaria (016U1821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1917
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  26-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di -Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1363, recante provvedimenti per l'incremento della coltura granaria;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il soprapprezzo di affitto per i terreni dissodati giusta il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1363, non potrà più essere richiesto dai proprietari agli affittuari quando siano trascorsi quindici giorni dall'iscrizione degli affittuari medesimi nell'albo, di cui all'art. 4 del citato decreto. In tale albo, accanto al nome dei singoli affittuari, sarà notata la data della relativa iscrizione.

I proprietari potranno provare di aver richiesto il soprapprezzo mercé la ricevuta di ritorno di lettera raccomandata, che a questo fine abbiano inviata agli affittuari.