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REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 556

Che sostituisce con altro l'articolo 66 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. (098U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1923)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1899

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 66 del Regolamento approvato col R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, è sostituito il seguente:

Art. 66.

Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel presente Regolamento, e sotto l'immediata responsabilità degli Ufficiali del Genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori:

a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato:
1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;

2° gli esaurimenti di acqua per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti di appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi coll'imprenditore del lavoro principale.

b) Per il servizio delle acque pubbliche:

3° lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e canali;

4° la difesa dalle inondazioni, e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e torrenti, in quanto non sia provveduto dallo speciale Regolamento sul servizio di piena; l'apertura delle foci dei fiumi e canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi accidenti, quando siavi pericolo imminente di disastri.

c) Per il servizio delle bonificazioni:

5° il nettamento periodico degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali o la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e le seminagioni; i quali lavori si possono eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi;

6° il servizio da prestarsi da operai fissi ed avventizi per regolare e sorvegliare il funzionamento delle colmate e per la manovra di cateratte o portelloni;

7° le riparazioni urgenti alle cateratte ed ai manufatti;

8° lo sgombero delle foci degli emissari dei laghi e canali di scolo;

9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere, e le forniture anche urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio delle idrovore.

d) Per il servizio dei porti e fari:

10° i provvedimenti per la sicurezza dell'entrata ed uscita delle navi dai porti, le cui spese sono a carico dello Stato, come i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti stessi.

Tra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti, che si manifestano pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali;

11° il soccorso al materiale galleggiante dello Stato, in pericolo di naufragio, ed il ricupero di esso, quando sia naufragato;

12° le riparazioni non differibili dei guasti impreveduti alle macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo.

e) Per il servizio in genere dei lavori pubblici:

13° le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni di fabbricati e di manufatti cadenti, nonché lo sgombramento dei materiali rovinati;

14° i lavori di ogni specie, quando non possano essere differiti, e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private.

Potranno pure eseguirsi in economia:

15° i lavori di sistemazione nei tronchi montani dei torrenti compresi fra le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria;

16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti, le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze;

17° i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

18° i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera, e servendosi di locali e di cave, già dati in cosegna alle imprese;

19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1898.

UMBERTO.

Lacava.
Vacchelli.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.