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REGIO DECRETO 1 dicembre 1898, n. CCCCXXXIV (434)

Che istituisce venti sezioni elettorali per i collegi di probi-viri nella provincia di Roma. (9800434R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1899
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-3-1899

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probi-viri per le industrie, ed il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;
Veduto il regio decreto del 20 febbraio u. s., n. XLVI (parte supplementare), che istituisce in Roma sei collegi di probi-viri per le industrie;

Sulla

proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono istituite 20 sezioni elettorali per i collegi di probi-viri per le industrie istituiti nella provincia di Roma, ripartite come risulta dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1898.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a. f. 173. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. Fortis.