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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2019, n. 63

Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche. (19G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2019
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  25-7-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, fatta a Roma e nella Città del Vaticano il 25 gennaio 1994;
Visto l'accordo intervenuto tra le Parti;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 23 aprile 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Decreta:

Art. 1



Piena e intera esecuzione è data allo scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - intervenuto in data 13 febbraio 2019, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1403

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, paragrafo 2, primo comma dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 62.

- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). - (Omissis).

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
(Omissis);
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione;
(Omissis).» .