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REGIO DECRETO 31 dicembre 1905, n. CCCCXLVI (446)

Che sostituisce talune tabelle a quelle organiche in vigore pel personale dei RR. licei e ginnasi, istituti tecnici e nautici e delle RR. scuole tecniche. (0500446R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1906
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-3-1906

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o por volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto che con la legge 12 luglio 1900, n. 259, fu disposto che le economie risultanti sulle somme destinate per maggiore stipendio a 6 presidi d'Istituti tecnici e nautici, per maggior assegno a 29 presidi rimasti titolari fuori ruolo, per stipendi a direttori fuori ruolo nelle scuole tecniche e per maggior assegno a professori titolari - di Istituti tecnici e nautici e di scuole tecniche - assegnati ad una classe inferiore a quella cui appartenevano, siano impiegate, in successivi periodi di tempo, ciascuno non eccedente il quinquennio, ad aumentare i posti delle varie classi di professori titolari, mediante opportune modificazioni alle tabelle organiche;

Veduta la legge 30 dicembre 1900, n. 456, con la quale fu approvato il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Vedute le tabelle organiche (A e B) approvate con la su citata legge del 12 luglio 1900 e modificate con successivi Nostri decreti, per effetto della istituzione di nuove scuole tecniche o della soppressione di alcuna esistente al 1° luglio 1900, della istituzione dell'Istituto tecnico di Caltanissetta, e con altro Nostro decreto 17 luglio 1903, n. 391;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle tabelle organiche (A e B) in vigore per il personale dei Regi Istituti tecnici e nautici e delle Regie scuole tecniche, sono sostituite, dal 31 dicembre 1905, per la sola parte riguardante i professori titolari e reggenti, le tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
E. DE MARINIS.
CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.