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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1965, n. 1698

Regolamento concernente disposizioni sulle note di qualifica e sui rapporti informativi del professori e delle maestre istitutrici dagli educandati femminili dello Stato.

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vigente al 16/04/2024
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  • DARIE ANNESSE AGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
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  • RAPPORTO INFORMATIVO
    PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI
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Testo in vigore dal:  24-4-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, che detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale degli educandati femminili dello Stato e le disposizioni ivi richiamate;
Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1 ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli aducandati femminili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Viste le disposizioni legislative vigenti sui professori e sul maestri elementari, di ruolo e non di ruolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Redazione delle note


Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo" o "valente" o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.
Il giudizio deve essere motivato.