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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 1444

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-3-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filologia italiana;
Paleografia e diplomatica;
Storia della letteratura anglo-americana;
Auxologia;
Estetica;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della critica.
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della letteratura anglo-americana;
Auxologia;
Filosofia della religione;
Storia della critica.
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniero sono aggiunti i seguenti:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filologia italiana;
Paleografia e diplomatica;
Storia della letteratura anglo-americana;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Auxologia;
Estetica;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della critica.
Art. 52. - È modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ammontare delle tasse e soprattasse per ciascuna facoltà è determinato dal consiglio di amministrazione dell'università, udito il senato accademico, in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge per gli studenti delle università statali".
"L'ammontare delle tasse e soprattasse per ciascuna facoltà è quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ad eccezione della tassa annuale di iscrizione, che viene fissata in L. 43.000 e della tassa annuale di ricognizione per gli studenti fuori corso, che viene fissata in L. 15.000.
Gli articoli 68, 69, 70 e 71 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 68. - Nel corso di laurea in materie letterarie il terzo anno di corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.
Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 69. - Nel corso di storia (biennale) per la laurea in pedagogia, un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale sulle discipline filosofiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 70. - Lo studente per il corso di laurea in lingue e letterature straniere deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso, può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.
Lo studente deve sostenere una prova scritta in italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 71. - Lo studente del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.
Per gli altri insegnamenti pluriennali è prescritto lo esame alla fine di ciascun corso annuale.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 112. - GRECO