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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1884

Col quale viene soppresso un posto di giudice di 2ª categoria nei ruoli organici della magistratura ed è aumentato un posto di giudice di 1ª categoria destinato a servire nel Ministero delle colonie. (016U1884)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1921)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  3-2-1921
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

Vista la tabella F allegata al decreto medesimo;

Visto il R. decreto 15 marzo 1914, n. 274, col quale per le esigenze dell'Amministrazione centrale delle colonie venne aumentato un posto di giudice di 2ª categoria nei ruoli organici della magistratura, approvati con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311;

Ritenuta la necessità, pel normale svolgimento dei ruoli della stessa magistratura, di sostituire al posto anzidetto quello di giudice di 1ª categoria;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° giugno 1916 è soppresso il posto di giudice di 2ª categoria creato col R. decreto 15 marzo 1914, n. 274, nei ruoli organici della magistratura approvati con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, ed in sua vece è aumentato negli stessi ruoli un posto di giudice di prima categoria con lo stipendio annuo di L. 6000.
((1))


La relativa spesa farà carico al Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo - Sacchi - Carcano.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 23 dicembre 1920, n. 1896 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 dicembre 1920 è soppresso il posto di giudice di 1ª categoria creato col R. decreto 21 dicembre 1916, n. 1884, nei ruoli organici della magistratura, approvati con la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, modificati coi Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2231, e 21 dicembre 1919, n. 2487, ed in sua vece è aumentato negli stessi ruoli un posto di presidente di tribunale o consigliere di appello".