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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1861

Relativo alla riduzione delle indennità ai sottufficiali del Corpo R. equipaggi richiamati in servizio. (016U1861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1917
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 novembre 1914, n. 1340;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1917 la tabella allegata al R. decreto 29 novembre 1914, n. 1340, è sostituita dalla seguente:
Capi di 1 e 2 classe Secondi capi Sottocapi Comuni
1. Ai sott'ufficiali del corpo RR. equipaggi in congedo richiamati in servizio L. 2,00 L. 1,50
2. Ai sotto capi del corpo RR equipaggi in congedo, richiamati in servizio ed appartenenti a classi di leva non richiamate nella loro totalità; ai comuni in congedo appartenenti alla mobilitazione semaforica ed alle altre mobilitazioni speciali, richiamati in servizio, ed appartenenti a classi non richiamate nella loro totalità L. 1,00 L. 0.65


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Corsi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.