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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 dicembre 1916, n. 1855

Col quale sono stabilite norme per le promozioni degli uditori a giudice o sostituto procuratore del Re di 4ª categoria. (016U1855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1917
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  23-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 283, relativo all'assegnazione dei posti vacanti nella 4ª categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re;
Ritenuta la necessità di assicurare la uniformità dei criteri nelle deliberazioni relative alla idoneità degli uditori giudiziari al grado superiore, nonché di provvedere perché non restino danneggiati nella carriera gli uditori giudiziari i quali, a causa del servizio militare, non possono conseguire al loro turno la nomina a giudice o sostituto procuratore del Re;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 283, è aggiunto il seguente capoverso:

«Il ministro può sempre sottoporre all'esame della seconda sezione del Consiglio superiore della Magistratura le deliberazioni con le quali i Consigli giudiziari distrettuali abbiano dichiarato impromovibile un uditore, o abbiano ritenuto non esservi elementi sufficienti per dichiararne l'idoneità».