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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 281

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2004.
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6 (in G.U. 28/01/2005, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2005)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-11-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria
1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».