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REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1945

Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame. (030U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1994)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  3-6-1994
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'insegnamento nei Regi conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun Istituto è costituito e che sono, di regola, le seguenti:

1. Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).

2. Scuola di organo e composizione organistica.

3. Scuola di canto: ramo per cantanti.

4. Scuola di pianoforte.

5. Scuola di arpa diatonica.

6. Scuola di violino.

7. Scuola di viola.

8. Scuola di violoncello.

9. Scuola di contrabasso.

10. Scuola di oboe.

11. Scuola di clarinetto.

12. Scuola di fagotto.

13. Scuola di flauto.

14. Scuola di corno.

15. Scuola di tromba e trombone.

16. Scuola di chitarra.
((3))


Saranno istituite, man mano che sarà possibile, anche le seguenti scuole:

a) Scuola di direzione d'orchestra;

b) Scuola di canto (ramo didattico).

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha disposto (con l'art. 240, comma 2) che "All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra".