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REGIO DECRETO 10 dicembre 1885, n. MDCCCCLXII (1962)

Che autorizza la riforma degli articoli 24, 25 e 26 dello statuto organico del pio istituto Carrozzi-Sannini in Borgo a Buggiano. (8501962R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1886
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-1-1886

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto l'atto 1° ottobre ultimo scorso col quale il consiglio comunale di Borgo a Buggiano facendo propria la domanda dell'amministrazione del pio istituto Carrozzi Sannini, deliberò di proporre la riforma di alcune disposizioni dello statuto organico di detto istituto approvato col regio decreto 13 giugno 1875;
Veduto detto statuto organico e la deliberazione della prefata pia amministrazione in data 26 gennaio 1884, dalla quale ultima risulta che le fatte proposte riflettono la riforma degli articoli 24, 25 e 26 nel senso di subordinare la prestazione dei vestiari alle alunne dell'istituto per la loro prima comunione al previo soddisfacimento delle doti per quelle che vi hanno diritto; aggiungendosi inoltre all'articolo 30 la facoltà all'amministrazione di ridurre le doti a metà della somma di L. 176,40 per farne fruire un maggior numero di alunne; ed all'articolo 25 la dichiarazione che i vestiari ed i sussidi per vestiari non saranno conseguiti, se prima l'amministrazione non siasi assicurata della continuazione per parte delle alunne, cui si riferiscono detti vestiari e sussidi, a frequentare le scuole fino a corso completo dell'insegnamento didattico;
Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Lucca in data 21 ottobre ultimo scorso;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Ritenute

inammissibili siccome contrarie alla volontà espressa dal fondatore del pio istituto le aggiunte come sopra proposte all'articolo 25 e all'articolo 30 dello statuto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la riforma degli articoli 24, 25 e 26 dello statuto organico del pio istituto Carrozzi Sannini in Borgo a Buggiano nel senso che sia stabilita la preferenza per le doti e che la sola rimanenza del fondo disponibile sia ripartita fra quel numero di alunne che nell'anno sieno ammesse alla prima comunione, erogando la quota di ciascuna nel provvederla di un vestiario decente o in caso di insufficenza in un sussidio da concedersi per tale oggetto alle famiglie rispettive, salvo sempre la vigilanza della deputazione amministratrice dell'istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1885.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1886.

Reg. 146. Atti del Governo a f. 100. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

DEPRETIS.