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REGIO DECRETO 22 novembre 1863, n. 1551

Col quale vengono specificati i dritti, emolumenti o altri proventi che possono continuare a riscuotersi dai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari. (063U1551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 29/03/2024
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