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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1944

Concernente la ricostituzione del Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali, e l'indennità spettante ai componenti il Consiglio medesimo. (015U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1916
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto in data 22 gennaio 1905, n. 25, col quale venne istituito il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali;
Visti i RR. decreti in data 6 dicembre 1906, n. 699; 28 novembre 1907, n. 808, e 9 agosto 1910, n. 613, che hanno modicato l'art. 3 del succitato R. decreto 22 gennaio 1905, n. 25;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali è ricostituito nel seguente modo:

a) un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

b) il direttore generale delle privative, vice presidente;

c) il direttore capo dell'Ufficio tecnico centrale delle saline presso la Direzione generale delle privative;

d) un professore di chimica agraria, designato dal Ministero delle finanze;

e) due industriali che abbiano riconosciuta competenza, l'uno in fatto d'industria chimica e l'altro in fatto d'industria in cui il sale ha largo impiego, per la preparazione di generi alimentari e di prodotti diversi, entrambi da nominarsi dal ministro delle finanze;

f) un funzionario tecnico del R. Ispettorato delle miniere designato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario da scegliersi nel personale amministrativo del Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative.

I componenti eletti dal Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.