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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82

Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2019
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  27-8-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;
Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati in attività attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;
Considerato che, in considerazione dell'ampliamento del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato;
Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonché, per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.
1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I del titolo IX è sostituita dalla seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento»;
b) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense:
1) al valor militare;
2) al valor civile;
3) al merito civile;
c) ricompense:
1) per meriti straordinari e speciali;
2) per lodevole comportamento;
d) riconoscimenti:
1) per anzianità di servizio;
2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.
3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonché dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.
4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;
c) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.
3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.»;
d) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.
4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;
e) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.
5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.
6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.»;
f) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.
7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.
10. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;
g) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).
- 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.»;
i) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.
4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;
l) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
5. Il consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.»;
m) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento).
- 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato nonché da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 4.».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 111 (Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza). - Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.».
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n 337 reca l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente art., pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, reca le disposizioni integrative e correttive, a norma dell' art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, del sopracitato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Per completezza d'informazione si riporta il testo vigente degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 75-ter del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del decreto 126/2018 sopracitato.
Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Art. 72 (Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). - La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). - La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). - Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinari). - 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 75-ter (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio). - 1.
Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del citato decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato). - Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.».

Note all'art. 1:
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, vedi nelle note al titolo.