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REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1929, n. 2409

Proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del giugno - luglio 1928. (029U2409)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 maggio 1930, n. 1180 (in G.U. 03/09/1930, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-11-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, convertito in legge con legge 8 luglio 1929, n. 1484, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11/24 luglio 1928;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio di cui sopra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11/24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro d'Italia e il Gerente il Ministero degli affari esteri persiano, in data 6 novembre 1929.